ECONOMIA & FISCO – Al via il bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti green

L’istanza va inviata dall’1 marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche al sito dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Pronte le regole per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) per le spese sostenute nel 2022 e viene approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL TAX CREDIT

Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (Dl n. 91/2014). Con successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

COME FARE RICHIESTA

L’istanza va inviata dall’1 marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni). Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

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